PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona; a titolo gratuito od oneroso nei medesimi spazi e superfici è altresì consentita la sosta ai veicoli delle aziende operanti nella manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici».